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GRUPPO MICOLOGICO

"Massimiliano Danesi"

Ponte a Moriano (LU)
ETS - APS, aderente AMB

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Lo Statuto Associativo

Statuto del Gruppo Micologico Massimiliano Danesi di Ponte a Moriano, APS, aderente AMB

 

TITOLO I
COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO
Il Gruppo Micologico “Massimiliano Danesi” di Ponte a Moriano, fondato in Ponte a Moriano l'11 novembre 1982 costituisce un’associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale. La sede legale del Gruppo è in Piazza della Stazione, Ponte a Moriano, nel Comune di Lucca. La sua durata è indefinita. 1. Esso aderisce all'Associazione Micologica Bresadola (AMB) ed assume quindi la denominazione completa ufficiale di: Gruppo Micologico “Massimiliano Danesi” di Ponte a Moriano, APS, aderente AMB, d'ora in poi “Gruppo”,
2. Gli aderenti al Gruppo sono vincolati all’osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività del Gruppo stesso.
3. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 2 - OGGETTO SOCIALE
1. Il Gruppo è apartitico. Esso ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della micologia, della botanica e dell’ecologia.
2. Il Gruppo opera nell’ambito della tutela dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con scuole, associazioni giovanili ecc.).
3. Il Gruppo assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS) non riconosciuta che è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
4. Il Gruppo opera principalmente nel territorio della Regione Toscana.
5. Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3 - FINALITÀ
1. Il Gruppo esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono indicate all’Art. 5, comma 1, lettere d, e, f, h, i, del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Gruppo persegue le seguenti finalità, realizzate per mezzo di attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali:

a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti corretti da seguire;
b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
c) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione del Soci, anche mediante stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni varie;
e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole;
h) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento con possibilità di rilascio di attestazione. i) coordinare escursioni in ambienti boschivi a scopo didattico–formativo;
j) Favorire e promuovere attività ricreative e didattiche in generale, anche se non strettamente connesse al campo della micologia.

3. Il Gruppo può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse (art. 6, D. lgs. 117/2017).

Art. 4 - ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO
1. Il Gruppo non ha scopi di lucro.
2. Esso persegue le finalità indicate all’Art. 3 con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
3. Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi del Gruppo e in particolare gli eventuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

Art. 5 - PATRIMONIO DEL GRUPPO
1. Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:

a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) attività di raccolta fondi;
d) donazioni e lasciti;
e) entrate derivanti da cessione di beni e servizi prevalentemente agli associati;
f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

Art. 6 - UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE
1. Gli eventuali utili e l’avanzo di gestione devono obbligatoriamente essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 7 - ADESIONE A RETI ASSOCIATIVE REGIONALI E NAZIONALI E RAPPORTI CON LA SEDE CENTRALE AMB
1. Il Gruppo ha la facoltà di aderire a reti associative di categoria, impegnandosi a rispettare i loro Statuti ed accettare i relativi diritti e doveri.
2. I rapporti con la sede centrale AMB e con le altre reti associative sono regolati in apposito regolamento.

TITOLO II
I SOCI

Art. 8 - ISCRIZIONE
1. L’iscrizione al Gruppo è aperta a tutti, senza discriminazioni. Può far parte del Gruppo chiunque condivida le finalità dello Statuto ed intenda partecipare alle attività organizzate dal Gruppo per il raggiungimento delle stesse.
2. L’iscrizione è ammessa con domanda presentata al Consiglio Direttivo del Gruppo, con l’indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sull’accoglienza della domanda, in coerenza dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza, ed iscrive il richiedente nel libro dei Soci. L’eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato all’interessato entro 60 giorni. L’aspirante socio può entro 60 giorni di tale rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione (art. 23 del CTS).

Art. 9 - I SOCI
1. La qualifica di Socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
2. Non sono ammesse forme di partecipazione con durata inferiore all’anno sociale. La quota sociale è intrasmissibile, anche nel caso di morte del Socio.
3. Chiunque, anche non Socio, partecipi al sostegno economico del Gruppo nella misura minima stabilita dall’Assemblea dei Soci, diviene Sostenitore del Gruppo. Ai Sostenitori non Soci, allo scopo di promuovere l’affiliazione alla vita associativa, sono riconosciuti alcuni diritti su delibera del Consiglio direttivo.
4. I Sostenitori acquisiscono il diritto a:

a) partecipare in forma attiva alle attività di tipo scientifico, culturale e ricreativo;
b) ricevere le comunicazioni ufficiali relative alle attività svolte;
c) usufruire degli sconti e delle facilitazioni previste per i soci ordinari. Tali diritti vengono acquisiti fino al 31 dicembre dell’anno solare nel quale è stata registrato il contributo economico nei documenti amministrativi.

I Sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono essere eletti nelle cariche sociali previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ORDINARI
1. Il Socio Ordinario, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate;
b) di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale regolamento, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant'altro di competenza dell'Assemblea, purché iscritto da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Il diritto di voto dei soci minorenni dovrà essere esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale. Ciascun Socio ha diritto ad un voto;
c) purché maggiorenne, di candidarsi a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo;
d) purché maggiorenne, di candidarsi in rappresentanza del Gruppo, presso le associazioni di cui all'Art. 7.
e) di esaminare i libri sociali con le modalità che saranno definite dal Regolamento di attuazione dello Statuto (o, in sua assenza, dal Consiglio Direttivo). Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. Il Socio ha il dovere:

a) di versare regolarmente la quota associativa annuale;
b) di osservare il presente Statuto più gli eventuali regolamenti interni, le deliberazioni emanate dai competenti Organi Sociali, di perseguire le finalità associative e di partecipare alla vita associativa.

3. I soci svolgono la propria attività nel Gruppo in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle proprie capacità e delle proprie disponibilità personali.

Art. 11 - DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
1. La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:

a) libertà di iscrizione (Art. 8);
b) parità di diritti e doveri (Art. 10);
c) esercizio del voto attivo e passivo (Art. 10).

Art. 12 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ
1. L’atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero del Gruppo, nonché dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 13 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
1. La qualifica di Socio si perde:

a) per recesso del Socio medesimo;
b) per mancato pagamento della quota sociale;
c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per gravi motivi, ad esempio qualora il comportamento del Socio si configuri come danno al prestigio e all’immagine del Gruppo e dell’AMB; in quest’ultimo caso l’espulsione spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, che la sottopone alla ratifica dell’Assemblea dei Delegati;

2. Il provvedimento di cui alla lettera c) deve essere motivato ed assunto solo dopo avere consentito al Socio di formulare le proprie contro deduzioni entro un termine congruo fissato secondo competenza, dal Consiglio Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. I Soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l’attività prestata.

Art. 14 - RIABILITAZIONE
1. L'ex Socio, a suo tempo espulso, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno 2 (due) anni dalla espulsione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo che aveva proposto l'espulsione e che deciderà in merito.

TITOLO III
ORGANI DEL GRUPPO

Art. 15 - ORGANI SOCIALI
1. Sono Organi Sociali del Gruppo:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.

Art. 16 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI
1. Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci.
2. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria:

a) L'Assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
b) L’Assemblea straordinaria è valida quando siano raggiunti i quorum stabiliti dall’art. 21 del Codice Civile. Se prevista la seconda convocazione, anche per l’Assemblea straordinaria, la maggioranza non può derogare la presenza della metà più uno dei soci.

3. L’Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Presidente del Gruppo su approvazione del Consiglio. L’Assemblea straordinaria è sottoposta alle stesse norme che regolano quella ordinaria, indicate nel presente articolo, ma le decisioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
4. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede del Gruppo, in libera visione a tutti i Soci.
5. Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea.
6. L’Assemblea dei Soci:

a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
b) approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) fissa il contributo da riservare al Gruppo in aggiunta alla eventuale quota da versare alle Associazioni di cui all'Art.7;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
e) nomina e revoca i rappresentanti del Gruppo alle Assemblee delle Associazioni di cui all’art. 7;
f) delibera in via definitiva sui ricorsi rispetto al rifiuto all’iscrizione già deliberati dal Consiglio;
g) determina le modalità per l’esame dei libri sociali da parte dei soci;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Gruppo;
i) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
j) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
8. Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all’Art. 2352, secondo comma, del Codice Civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei Soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l’elezione alle Cariche Sociali e in caso di delibera per l'espulsione di un Socio.
9. Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Socio partecipante.
10. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altri mezzi, e divulgata sul sito Web almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione e mediante avviso affisso nella sede del Gruppo. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o di almeno 1/5 dei Soci, se ritenuta necessaria.
11. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di nominare, tra i soci iscritti, un Presidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi.

Art. 17 - IL PRESIDENTE
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del Gruppo con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo elettivo composto da 9 a 11 membri.
2. Essi restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva. Nel caso venga meno la copertura di una o più delle suddette cariche, il Consiglio Direttivo segue la stessa procedura per reintegrarle.
4. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 4 volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.
5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.
6. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Gruppo in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
7. In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, saranno resi consultabili da parte dei Soci per almeno 8 (otto) giorni antecedenti l'Assemblea, presso la Sede del Gruppo;
b) provvede alla straordinaria amministrazione;
c) predispone le liste elettorali;
d) convoca l'Assemblea dei Soci;
e) nomina e revoca i rappresentanti presso le Associazioni di cui all'Art.7;
f) conferisce ad uno dei suoi membri l’incarico di Coordinatore per la formazione del Comitato Scientifico del Gruppo;
g) nomina commissioni e conferisce incarichi, anche tra i Soci Sostenitori, per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso;
h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

8. In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, questo può essere sostituito con il primo dei non eletti, nel rispetto del numero minimo dei componenti del Consiglio, e durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.
9. In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade, ed il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo, o un suo delegato, provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per le nuove elezioni, sostituendosi alle funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.
10. I Consiglieri assenti ingiustificati per 3 (tre) riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e sostituiti come sopra previsto.
11. Il Segretario: il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti del Gruppo, aggiorna il libro dei Soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli Organi Sociali. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.
12. Il Tesoriere: il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.
13. Ogni carica compresa nel Consiglio Direttivo può essere ricoperta per un massimo di 3 (tre) mandati. Altri mandati potranno essere espletati soltanto dopo l’intervallo di un altro mandato.

Art. 19 - IL COMITATO SCIENTIFICO
1. Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.
2. Esso è composto da un massimo di 10 (dieci) Soci scelti dal Coordinatore nominato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 -A DISPOSIZIONE

TITOLO IV
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 21 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI
1. A carico del Soci, salvo quanto previsto all'Art. 13, possono essere presi dal Consiglio Direttivo del Gruppo i seguenti provvedimenti:

a) censura;
b) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno;
c) espulsione.

2. Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 - ANNO SOCIALE
1. L’anno sociale decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 23 - GRATUITÀ DELLE CARICHE
1. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
2. È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati, secondo la normativa in vigore.
3. I volontari/collaboratori del Gruppo sono persone fisiche che ne condividono le finalità e per libera scelta, prestano la propria attività tramite esso in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. Il Gruppo deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. I volontari/collaboratori sono assicurati dal Gruppo per malattia, infortunio e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 - NORME ELETTORALI
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente. Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo, tenendo conto delle candidature pervenute, decide il numero massimo di Consiglieri da eleggere, in proporzione congrua rispetto al numero dei soci iscritti, in base all'Art. 18 comma 1.
3. Ogni Socio dovrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.
4. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
5. Nel caso che le elezioni non esprimano le preferenze necessarie a ricoprire il numero stabilito dei consiglieri dovrà essere convocata una nuova assemblea elettorale sulle candidature residue. In questo caso le preferenze dovranno essere espresse dai soci in numero pari al numero dei consiglieri ancora da eleggere.
6. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.
7. Possono essere candidati tutti i Soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

Art. 25 - MODIFICHE DELLO STATUTO
1. Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.
2. Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci e devono essere comunicate almeno 30 giorni prima dell’Assemblea.
3. L’adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge e normative è demandato all' Assemblea straordinaria.

Art. 26 - REGOLAMENTO
1. La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 27 - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO
1. Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da una Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea devolveranno il residuo del patrimonio ad altri enti del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - NORME FINALI
1. Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea che si è tenuta a Ponte a Moriano (LU) il 10-04-2019. Successivamente modificato il contenuto dell’art. 10 comma 1 punto b) con delibera dell’Assemblea che si è tenuta a Ponte a Moriano (LU) il 04/12/2022.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.

Già Regolamento del Gruppo letto, approvato e sottoscritto dall’assemblea straordinaria del 18/11/83 della Sezione “M.Danesi” di Ponte a Moriano, ora Gruppo Micologico “M.Danesi”. Modificato dopo lettura ed approvazione dall’assemblea straordinaria dell’8 giugno 1998. Reg. n° 3311 dell’11/06/98. Modificato dopo lettura ed approvazione dall’assemblea straordinaria del 14 dicembre 2008.

Il Regolamento è stato Convertito in Statuto secondo le norme del Dlgs 117/2017 che regola le associazioni APS ed approvato nella suscritta forma nell'assemblea tenuta a Ponte a Moriano (LU) il 10/04/2019 e chiusa in terza convocazione il 30/06/2019 a S. Pietro a Marcigliano. Successivamente modificato nel contenuto dell’art. 10 comma 1 punto b) con delibera dell’Assemblea che si è tenuta a Ponte a Moriano (LU) il 04/12/2022 onde adeguarlo alle norme per il voto dei minorenni.

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